Edilizia Privata

L’Ufficio Edilizia Privata fa parte dell’Unità Organizzativa Sviluppo e Controllo del Territorio e delle Attività.

Data di pubblicazione:
29 Gennaio 2020
Edilizia Privata

L'Ufficio Edilizia Privata riceve solo su appuntamento contattando telefonicamente i seguenti numeri:

- n. 045/6068435 Istruttore Amministrativo Sig.ra Anna Poletto 

- n. 045/6068406 Istruttore Tecnico Geom. Salvatore Falzone

 

L’Ufficio Edilizia Privata provvede allo svolgimento ed al coordinamento dei procedimenti derivanti dall’applicazione del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, e successive modificazioni.

ISTITUZIONE SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

Si rende noto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 13.12.2016, è stato istituito lo Sportello Unico per l’edilizia del Comune di Zevio, e che, a partire dal giorno 01 gennaio 2017, sono state applicate le seguenti disposizioni:

­l’obbligatorietà di trasmettere telematicamente all’indirizzo PEC suap.zevio.vr@cert.ip-veneto.net tutti i procedimenti in materia di edilizia di cui al D.P.R. 06.06.2001 n. 380 attinenti l’esercizio di attività produttive e di edilizia produttiva;

­l’obbligatorietà di trasmettere telematicamente all’indirizzo PEC suap.zevio.vr@cert.ip-veneto.net tutti i procedimenti in materia di edilizia di cui al D.P.R. 06.06.2001 n. 380 derivanti da istanza di imprese/ditte individuali/società di persone/società di capitali per l’inoltro delle pratiche di edilizia residenziale;

­la facoltà di trasmettere telematicamente all’indirizzo PEC suap.zevio.vr@cert.ip-veneto.net tutti i procedimenti in materia di edilizia di cui al D.P.R. 06.06.2001 n. 380 provenienti da privati cittadini per l’inoltro delle pratiche di edilizia residenziale, ferma restando la possibilità di trasmettere tali pratiche in modalità cartacea all’Ufficio Protocollo, via telefax al numero 045/6050029, via posta elettronica ordinaria all’indirizzo comunedizevio@comune.zevio.vr.it o via posta elettronica certificata zevio.vr@cert.ip-veneto.net.

Definizioni degli interventi edilizi

1. Ai fini del testo unico in materia edilizia si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente; (4)
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1)  la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2)  gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3)  la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4)  l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5)  l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti;
e.6)  gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7)  la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Art. 3, comma 2, D.P.R. n. 380/01
Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Interventi di conservazione  (Art. 3-bis, D.P.R. n. 380/01)
1.  Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.

 

DAL 01.04.2021 I PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VANNO EFFETTUATI ATTRAVERSO IL PORTALE PAGO PA.

SI INVITA A CONSULTARE SULLA HOME PAGE DEL COMUNE IL LINK PAGO PA