Istituzione di un’imposta ordinaria sostitutiva sui grandi patrimoni

Data di pubblicazione:
23 Agosto 2021
Istituzione di un’imposta ordinaria sostitutiva sui grandi patrimoni

 

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOOLARE
Istituzione di un’imposta ordinaria sostitutiva sui grandi patrimoni

RELAZIONE INTRODUTTIVA
In Italia l’1% più abbiente possiede il 25% della ricchezza complessiva, mentre il 60% più povero si deve accontentare del 15%.
Si tratta di una differenza abissale nel rapporto con la proprietà, che si riflette in una Società scissa fra chi gode di privilegi e opportunità senza precedenti, e chi invece non riesce
nemmeno a godere di quelli che dovrebbero essere i beni costituzionalmente garantiti.
Milioni di persone sono infatti esclusi di fatto dall’accesso alla casa, all’istruzione, alle cure sanitarie, persino ad una alimentazione sufficiente.
Siamo tutti colpiti dalle immagini delle file sempre più lunghe davanti alle mense solidali, che sono diventate uno dei simboli della crisi che stiamo attraversando.
La stagione della pandemia ha infatti ulteriormente allargato la forbice fra pochi che erano già ricchi e ha visto crescere sensibilmente il proprio patrimonio e milioni di italiani che hanno
attraversato una lunga fase di disoccupazione, cassa integrazione, sospensione o perdita delle proprie attività.
Ha inoltre dimostrato quanto i tagli alla spesa pubblica, e in particolare alla scuola, alla sanità e ai trasporti pubblici, ci abbiano reso vulnerabili, mettendo a repentaglio la nostra economia e
la nostra stessa vita.
L’Italia è d’altra parte il paese europeo in cui dagli anni ‘90 a oggi si è maggiormente ristretta la quota di ricchezza posseduta dal 50% più povero della popolazione, crollata dell’80%,
mentre è esplosa quella nelle mani dello 0.1% più ricco, letteralmente triplicata.
Riteniamo sia quindi giunto il momento di un riequilibrio, che alleggerisca il carico fiscale sui ceti bassi e medi, mentre chiede di più alla ristretta minoranza che ha concentrato nelle sue
mani quasi la metà della ricchezza nazionale.
Questa legge interviene quindi cancellando le imposte patrimoniali esistenti sulle persone fisiche, ovvero IMU, imposta di bollo sui dossier titoli e sui conti correnti, e introducendo
un’imposta unica e progressiva, con franchigia di 500.000 euro.
In questo modo si elimineranno le iniquità e distorsioni del sistema attuale, che colpisce in modo profondamente diverso asset mobiliari e immobiliari a tutto vantaggio dei grandi
patrimoni, includendo ogni tipo di bene nella massa imponibile, a cui sarà applicata un’aliquota crescente dallo 0.2% al 2%.
Solo per il primo anno si prevede un’ulteriore aliquota del 3% sulla parte eccedente il miliardo di euro.
Prevediamo inoltre una clausola di neutralità fiscale per i Comuni, che saranno indennizzati in pari importo delle minori entrate da IMU, e pesanti sanzioni per chi tenti di sottrarre parti di
patrimonio all’imponibile.
Sarà il Governo con apposito decreto a determinare le modalità di valutazione del valore delle diverse categorie di asset patrimoniale.
In questo modo riteniamo di introdurre un principio profondamente egualitario nel sistema fiscale italiano, che al contempo ci consente di ottenere una dote aggiuntiva di risorse
stimabile in almeno 10 miliardi di euro.
All’articolo 2 della proposta di legge stabiliamo di destinare tale cifra ad un fondo denominato “Articolo 3”, finalizzato a interventi a sostegno della sanità e della scuola pubblica di ogni
ordine e grado, dell’edilizia popolare, del welfare e della qualità urbana.
Ogni anno il Governo sarà tenuto a relazionare alle Camere sullo stato del Fondo e ad accogliere l’indirizzo che queste vorranno dare in merito al suo utilizzo.
La nostra proposta chiede in conclusione un contributo ordinario alla minoranza più ricca del paese, per garantire a tutti i nostri concittadini migliori condizioni di accesso a beni e servizi
essenziali e il pieno godimento dei propri diritti costituzionali.
È il momento giusto per andare in questa direzione.

 


TESTO DELLA PROPOSTA
Art 1:
Istituzione di un’imposta ordinaria sostitutiva sui grandi patrimoni 
1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le persone fisiche sono esentate dall’applicazione dell’imposta municipale unica e dell’imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti di
deposito titoli.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500.000
euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all’estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:
a) 0,2% per una base imponibile di valore compreso tra 500.000 euro e 1 milione di euro;
b) 0,5% per una base imponibile di valore oltre 1 milione di euro ma non superiore a 5 milioni
di euro;
c) 1% per una base imponibile di valore oltre i 5 milioni di euro ma non superiore a 10 milioni
di euro;
d) 1,5% per una base imponibile di valore oltre i 10 milioni di euro ma non superiore a 50
milioni di euro;
e) 2% per una base imponibile di valore superiore ai 50 milioni di euro.
3. Limitatamente all’anno d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, sub lettera d) , per una base imponibile superiore ad 1 miliardo di euro l’aliquota è fissata al 3%.
4. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell’esenzione dell’imposta municipale unica di cui al precedente comma 1, con decreto del ministro dell’economia e delle finanze viene annualmente rideterminata la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, al fine di garantire e distribuire le risorse necessarie a compensare i comuni secondo i criteri di riparto di cui all’articolo 1, comma 448 e seguenti delle legge n. 232 del 2016.
5. Ai fini di cui al presente articolo le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all’estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato.
6. Con decreto del ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di Società quotate e delle quote di Società non quotate, da assoggettare all’imposta di cui al comma 2.
7. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
Art. 2
(Fondo per il finanziamento della spesa sociale e controllo parlamentare)
1. Al fine di dare piena attuazione a politiche ed interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post universitaria, diritto all’abitazione ed assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene istituito un apposito “Fondo”, denominato “Fondo Articolo 3” a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente articolo 1, comma 2.
2. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili per ad esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una Relazione  sullo stato di attuazione e sull’andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della Relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

Presentata Corte di Cassazione il 11 giugno 20021
da Sinistra Italiana

 

Ultimo aggiornamento

Lunedi 12 Febbraio 2024