Rilascio atti

Data di pubblicazione:
04 Febbraio 2020

Possono legittimamente chiedere di accedere agli atti di un procedimento amministrativo i seguenti soggetti:
- il destinatario del provvedimento finale che scaturisce dal procedimento;
- le persone a cui il provvedimento può recare un qualsiasi pregiudizio (economico, patrimoniale);
- i soggetti che per legge hanno obbligo o diritto di intervenire nel procedimento;
- i soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in comitati o associazioni a cui il procedimento può recare pregiudizio.

La legittimazione del richiedente è verificata dall’Amministrazione a cui è richiesto l’accesso che, comunque, ha l’obbligo di rispondere anche negativamente ai soggetti non legittimati.
La domanda di rilascio della documentazione non è soggetta a bollo e nemmeno la copia rilasciata.
Rimane a carico del richiedente, solo il costo di riproduzione (fotocopiatura).

Ultimo aggiornamento

Lunedi 12 Febbraio 2024