Tassa Rifiuti

Data di pubblicazione:
03 Febbraio 2020

Attualmente la normativa in materia di rifiuti prevede il pagamento della TARI, la tassazione prevista negli precedenti era la TARES (anno 2013) e la TIA (anni dal 2003 al 2012).

Per agevolare e semplificare gli adempimenti il Comune invia, tramite posta, al contribuente un prospetto relativo alla situazione dichiarata, comprese le risultanze delle variazioni anagrafiche intervenute non soggette a dichiarazione.
Rimane a carico del contribuente l’onere di richiedere in tempo utile i modelli di pagamento nel caso in cui non abbia ricevuto il prospetto di cui sopra.

TA.RI – Tassa sui rifiuti
La TA.RI (Tassa sui rifiuti) ha come presupposto per la sua applicazione il possesso e la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili a produrre rifiuti urbani od assimilati anche se in quantità minima.  La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non sono utilizzati, purchè predisposti all’uso in quanto potenzialmente idonei  a produrre rifiuti.

Soggetti passivi: E’ soggetto alla tassa chiunque (persona fisica o giuridica - italiana o straniera, associazione, ente pubblico e/o privato) abbia il possesso o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili a produrre rifiuti urbani od assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare  o tra coloro che usano in comune i locali e le aree.

Tariffe: La tariffa è determinata annualmente.
La tassa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (riferite in particolare investimenti per opere e relativi ammortamenti) e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
La tariffa è articolata nella fasce di utenza domestica e non domestica.


Denuncia di inizio, variazione e cessazione: i soggetti passivi della tassa presentano la dichiarazione  entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso, dell’occupazione o detenzione ei locali e delle aree; entro lo stesso termine deve essere prodotta qualora si verifichino  eventuali modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa, compresa la dichiarazione di cessazione.

Poiché il tributo è in autoliquidazione, per poter fruire del calcolo effettuato dall’ufficio, è necessario produrre la dichiarazione appena si verifica l’evento.


Ricerca Aliquote e delibere del tributo – sito Ministero Finanze

 

Per ulteriori informazioni inerenti il servizio di raccolta rifiuti fare riferimento:

 
  • al sito della ditta addetta alla raccolta

Ultimo aggiornamento

Lunedi 12 Febbraio 2024